Statuto dell’Associazione G.A.S. di Collebeato

1. É costituita una Associazione denominata Gruppo di Acquisto Solidale di Collebeato ( G.A.S. Collebeato )

2. L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo l’operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:
- il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa rimunerazione;
- la solidarieta’ tra i soci.

3. Gli strumenti utilizzati sono:
- acquisti collettivi di prodotti;
- assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalita’ di produzione e di distribuzione, “ricette” per l’uso, impatto ambientale, ecc.);
- promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

4. L’Associazione ha sede in Collebeato, Via ….omissis… e potra’ istituire altrove altre sedi.

5. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l’Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

6. La durata dell’Associazione e’ fissata dalla data dell’atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potra’ essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea.

7. Il patrimonio sociale e’ costituito dalle quote sociali fisse, versate all’atto dell’adesione all’Associazione, oltre ad eventuali versamenti integrativi che saranno stabiliti dall’assemblea degli associati. La quota fissa di adesione è fissata in Euro 25 ( venticinque ) . Faranno parte del patrimonio anche lasciti.

ASSEMBLEA

8. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalita’ dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformita’ alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa e’ ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potra’ essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L’assemblea ordinaria e’ convocata almeno una volta l’anno dal C.D. entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.

9. Le convocazioni dell’assemblea saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, oppure sull’eventuale organo di stampa dell’associazione con l’obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali.

10. Possono intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (max una delega) con le limitazioni previste dalla legge.

11. L’assemblea sara’ presieduta dal presidente del C.D., dal vice presidente, o da altra persona designata dall’assemblea.

12. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verra’ stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

13. L’associazione e’ amministrata da un C.D. composto da tre o cinque o sette membri (a scelta dell’assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali). Gli amministratori rimarranno in carica per anni tre rinnovabili o sino a dimissioni. L’assemblea ordinaria può variare il numro dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intendera’ decaduto tutto il C.D.

14. Qualora non abbia provveduto l’assemblea dei soci, il C.D. nominera’ tra i suoi membri il presidente e il tesoriere.

15. Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella provincia. Vengono convocate dal presidente a norma di legge.

16. Il C.D. e’ validamente riunito se sono presenti la meta’ più uno dei membri e delibera a maggioranza.

17. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all’assemblea dei soci. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

18. I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso salvo diverso deliberato assembleare.

19. Il potere di rappresentanza dell’associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l’associazione, spettano al presidente.

BILANCIO E UTILI

20. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all’assemblea dei soci.

SCIOGLIMENTO

21. In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell’Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalita’ o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarieta’.

VARIE

22. Il presente statuto può essere integrato da un “Regolamento” approvato all’assemblea dei soci

ARTICOLO FINALE

23. Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferira’ al dettato del Codice Civile.