Bozza Statuto dell’Associazione G.A.S. di Collebeato
1.
É costituita una Associazione denominata
Gruppo di Acquisto Solidale di Collebeato
( G.A.S. Collebeato )
2.
L'Associazione non ha
fini di lucro ed ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico
al fine di promuovere:
- il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti
diretti che garantiscano un'equa rimunerazione;
- la solidarieta' tra i soci.
3.
Gli strumenti utilizzati
sono:
- acquisti collettivi di prodotti;
- assistenza ed informazioe ai soci nel campo
alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalita'
di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto
ambientale, ecc.);
- promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione
ed utilizzo;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al
raggiungimento dello scopo sociale.
4.
L'Associazione ha sede
in Collebeato e potra' istituire
altrove altre sedi.
5.
Il domicilio fiscale
dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende
eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.
6.
La durata dell'Associazione
e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potra'
essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
7.
Il patrimonio sociale
e' costituito dalle quote sociali fisse, versate all’atto dell’adesione all’Associazione,
oltre ad eventuali versamenti integrativi che saranno stabiliti dall’assemblea degli associati.
La quota fissa di adesione è fissata in Euro 25 ( venticinque ) . Faranno parte del patrimonio anche lasciti.
ASSEMBLEA
8.
L'assemblea regolarmente
costituita rappresenta l'universalita' dei soci.
Le sue deliberazioni, prese in conformita' alla
legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa e' ordinaria e straordinaria
ai sensi di legge e potra' essere convocata anche
al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno
una volta l'anno dal C.D. entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
9.
Le convocazioni dell'assemblea
saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno
otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affidati alla
pubblica affissione, oppure sull'eventuale organo di stampa dell'associazione
con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali.
10.
Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola
con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare
per delega scritta (max una delega) con le limitazioni
previste dalla legge.
11.
L'assemblea sara' presieduta
dal presidente del C.D., dal vice presidente, o da altra persona designata
dall'assemblea.
12.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera
validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di
ogni assemblea verra' stilato a cura del Segretario
e controfirmato dal Presidente.
AMMINISTRAZIONE
13.
L'associazione e' amministrata da un C.D. composto da
tre o cinque o sette membri (a scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo
delle cariche sociali). Gli amministratori rimarranno in carica per anni tre
rinnovabili o sino a dimissioni. L'assemblea ordinaria può variare il numro dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di
dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intendera'
decaduto tutto il C.D.
14.
Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il
C.D. nominera' tra i suoi membri il presidente e
il tesoriere.
15.
Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale
o altro luogo, purché nella provincia. Vengono convocate dal presidente a
norma di legge.
16.
Il C.D. e' validamente riunito se sono presenti la meta' più uno dei membri e delibera a maggioranza.
17.
Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento
dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione,
ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea
dei soci. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.
18.
I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso salvo
diverso deliberato assembleare.
19.
Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti
con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano
al presidente.
BILANCIO E UTILI
20.
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di
ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvederanno
alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci.
SCIOGLIMENTO
21.
In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione
saranno devoluti ad enti con simili finalita' o
ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e
della solidarieta'.
VARIE
22.
Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento"
approvato all'assemblea dei soci
23.
ARTICOLO FINALE
24.
Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferira' al dettato del Codice Civile.